Sentenza di revocatoria fallimentare con imposta di registro in misura proporzionale

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La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 4258 del 14 ottobre 2019 ha stabilito che, la registrazione della sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di atti di vendita di immobili, è soggetta all’aliquota proporzionale del 3% (ex art. 8, comma 1, lett.b) prima parte della Tariffa allegata al DPR 131/1986).

La pronuncia della CTP relativa all’interpretazione della natura della sentenza di revocatoria fallimentare e alla disciplina sull’imposta per la registrazione della stessa, si inserisce in un panorama giurisprudenziale frammentato che vede l’affermarsi di due principali orientamenti.

La tesi maggioritaria formatasi sul punto (cfr. ex. multis, Cass. 17584/2012; Cass. 16814/2017) chiarisce che, la sentenza che accoglie la revoca di atti di vendita di immobili comporta i seguenti effetti:

  1. mantiene in vita tra le parti l’atto impugnato ovvero il trasferimento immobiliare effettuato precedentemente (seppur lo stesso risulti inefficace verso il fallimento e la procedura esecutiva);
  2. determina un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, in quanto consente alla procedura esecutiva il recupero dei beni in precedenza sottratti.

Ne consegue che, alla sentenza di revoca che determina un trasferimento di ricchezza soggetta a imposta proporzionale, debba applicarsi l’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.b) della Tariffa (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura).

Un diverso orientamento ritiene che la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare sia assimilabile, quanto a contenuti ed effetti, alle pronunce che dichiarano la nullità o l’ annullabilità di un atto, comportando la caducazione dell’atto impugnato e il ripristino della situazione anteriore.

Secondo questa tesi, la sentenza revocatoria comporta che i beni precedentemente alienati tornino nella disponibilità dei creditori seppur in assenza di retrocessione materiale del bene ovvero dell’effetto traslativo della proprietà. Di conseguenza alla registrazione della sentenza risulta applicabile l’imposta di registro in misura fissa (per un importo pari a 200 euro) prevista dall’art. 8, comma 1, lett.e) della Tariffa prevista per le pronunce che dichiarano la nullità o l’annullamento di un atto.

In tal modo si vuole escludere l’applicazione dell’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, comma 1, lett.a) della Tariffa, prevista invece per la registrazione delle pronunce recanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili (9%) nonchè di quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo riguardante le pronunce di condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura ( 3%) .

Contrariamente all’ultimo orientamento citato, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 4258 del 14 ottobre 2019 conferma l’interpretazione maggioritaria adottata dalla Suprema Corte affermando così che la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di atti di vendita di immobili, è soggetta ad aliquota proporzionale del 3% .

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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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