Art. 1 – Ambito di applicazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Relazione Illustrativa Art. 1
L’art. 1 è espressione dell’esigenza di attuare, sulla base del principio affermato dall’art. 1, comma 1, legge delega n. 155/2017, una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore - ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli - operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici così qualificati dalla legge (art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/2017). Pur essendo rimaste estranee a quest’opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell’insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l’applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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