Art. 1 – Requisiti per l’ammissione

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Decreto Legge23/12/2003 n. 347Fonte: G.U. n. 298 del 24-12-2003

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 270”, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purchè abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

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