1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell’articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell’articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.