Art. 103 – Scritture contabili

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 103
L’art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell’evento dopo l’ultima scrittura dei libri contabili. Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l’esercizio del loro potere di controllo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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