Art. 105 – Operazioni e relazione del commissario

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Relazione Illustrativa Art. 105
L’art. 105 detta la disciplina dell’ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all’espressione del voto e all’omologazione. Innanzitutto, il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore, strumentale a consentire una verifica sulla veridicità dei dati esposti nel piano, e la relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte. La relazione si deve obbligatoriamente soffermare sull’illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall’esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale, al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato. I commi 3 e 4 dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contenente anche la comparazione tra tutte le proposte. La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a venti giorni prima del voto Negli stessi termini una relazione integrativa deve essere sempre redatta qualora solo dopo l’apertura il commissario acquisisca informazioni che possono incidere sulla valutazione di convenienza e dunque sulle determinazioni dei creditori. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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