Art. 108 – Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.

2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Relazione Illustrativa Art. 108
La norma ribadisce e precisa la regola, già espressa dall’art. 176 del r.d. n.267/1942, secondo la quale i provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti eventualmente contestati, hanno efficacia solo ai fini dell’ammissione al voto, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto. Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull’approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l’ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza. Si applica la medesima disciplina in caso di rinuncia al privilegio da parte di un creditore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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