Art. 109 – Maggioranza per l’approvazione del concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu’ elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all’articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

Relazione Illustrativa Art. 109
Viene confermato il principio secondo il quale per l’approvazione del concordato è sufficiente che si esprimano a favore della proposta creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto. La regola della maggioranza semplice patisce alcune eccezioni. Innanzitutto, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto. L’altro caso si verifica se sono previste diverse classi di creditori: in tale ipotesi, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata; la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi. I commi 3 e 4 disciplinano il voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio, confermando la regola secondo la quali questi non votano se ne è previsto l’integrale pagamento a meno che, ai soli fini del concordato, non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se la rinuncia interviene, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari. Identica equiparazione per la parte residua del credito è prevista per i creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l’integrale pagamento. Sono esclusi dal voto, come già avveniva vigente la l. fall., anche i creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente: il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Di particolare rilievo è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al giudice delegato prima ed al tribunale in sede di omologazione. Non è escluso dal voto, ma può votare solo se inserito in un’autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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