Art. 11 – Contratto relativo a un bene immobile

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

2. Il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove

a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l’approvazione del giudice che apre la procedura d’insolvenza, e

b) non siano state aperte procedure d’insolvenza in quello Stato membro.

Lascia un commento