Art. 110 – Adesioni alla proposta di concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

Relazione Illustrativa Art. 110
All’esito della votazione il commissario redige una relazione nella quale indica i voti favorevoli e quelli contrari, i nominativi dei votanti e l’ammontare dei loro crediti. Nella relazione, il commissario giudiziale dà conto del nominativo dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l’ammontare dei loro crediti. La relazione, con la documentazione relativa all’espressione del voto, deve essere depositato in cancelleria il giorno dopo la votazione. In continuità con la previsione contenuta nell’art. 179, secondo comma, r.d. n.267/1942, la norma prevede che quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all’art. 48, comma 1, per modificare il voto. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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