Art. 120 – Annullamento del concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

Relazione Illustrativa Art. 120
Per l’annullamento del concordato viene confermata l’attuale disciplina che prevede la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque creditore allorquando emerga l’esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità. Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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