Art. 134 – Revoca del curatore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall’articolo 124. Il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.

Relazione Illustrativa Art. 134
Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l’art. 131), l’art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificherebbero un drastico provvedimento. Legittimati all’iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d’ufficio. Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall’art. 37 della l. fall.. Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d’appello con il procedimento di cui all’art. 124 ma l’impugnazione non sospende l’efficacia del decreto. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento