Art. 14-quater – Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Legge27/01/2012 n. 3Fonte: G.U. n. 24 del 30-01-2012

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e’ altresi’ disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche’ di risoluzione dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

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