Art 143 – Rapporti processuali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

Relazione Illustrativa Art. 143
Poiché il passaggio della gestione e della disponibilità del patrimonio non sarebbe completo se permanesse in capo al debitore la legittimazione a gestire il contenzioso riguardante rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, la norma sancisce, come già l’art. 43 della l. fall. vigente, l’esclusiva legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore, il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione delle questioni oggetto dello stesso può influire sull’esito di un’imputazione di carattere penale a suo carico o quando l’intervento è previsto dalla legge. Al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo ma per la tutela delle parti il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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