Art. 16 – OCRI

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.

2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

3. L’organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonchè tramite l’ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17.

4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.

5. Le comunicazioni sono effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

Relazione Illustrativa Art. 16
L’articolo prevede la costituzione dell’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire la fase dell’allerta per tutte le imprese e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»). La competenza territoriale dell’OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell’impresa, senza che rilevi l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell’intervento, ogni dilazione dovuta all’eventuale incertezza sulla competenza. La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la maggiore «prossimità» dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell’impresa, rendendo così più agevole per l’imprenditore l’accesso a questa fase. Il comma 3 precisa che l’organismo di composizione della crisi d’impresa opera attraverso vari soggetti che lo compongono, in particolare: il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; l’ufficio del referente, ossia l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla camera di commercio; il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare. Al referente è attribuito il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati. Nell’ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l’ultimo comma impone all’ufficio del referente l’uso della posta elettronica certificata. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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