Art. 160 – Creditore di più coobbligati solidali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

Relazione Illustrativa Art. 160
Gli artt. 160, 161 e 162 attengono alla disciplina dell’ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La prima disposizione prevede il diritto del creditore di più coobbligati in solido di essere ammessi al passivo per l’intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione giudiziale di ciascuno dei debitori fino all’integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l’intero. Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, la relativa domanda può essere proposta solo dopo l’integrale soddisfacimento di quest’ultimo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento