Art. 161 – Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Relazione Illustrativa Art. 161
La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell’apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore: in tal caso, egli si insinuerà solo per la parte di credito non riscossa. E’ previsto altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata, ma il comune creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli. Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto, resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento