Art. 162 – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Relazione Illustrativa Art. 162
La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore. In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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