Art. 166 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale

o nell’anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore

o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal presente codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Relazione Illustrativa Art. 166
La disposizione si sostituisce all’art. 67 della vigente l. fall.. Al primo comma sono indicati gli atti revocabili senza che il curatore debba provare la conoscenza in capo alla controparte dello stato di insolvenza in cui versava il debitore; la presunzione (iuris tantum) di conoscenza è giustificata dalla circostanza, comune a tali atti, di essere normalmente estranei, in quanto dannosi, alla condotta dell’imprenditore in grado di gestire l’impresa senza condizionamenti derivanti dalla sua situazione economico finanziaria. Si tratta: degli atti in cui vi è una rilevante sproporzione (oltre un quarto), in danno del debitore, tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili effettuati con mezzi anomali e cioè non con denaro o altri mezzi abitualmente utilizzati nelle transazioni commerciali, compiuti nello stesso lasso di tempo; dei pegni, delle anticresi, delle ipoteche volontarie costituiti nello stesso periodo a garanzia di debiti preesistenti non scaduti e quindi evidentemente in esito a sopravvenuta valutazione negativa sulla solvibilità; dei pegni, delle anticresi, e delle ipoteche volontarie e giudiziali costituite dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, ove la minore estensione del periodo rilevante si giustifica con la considerazione che l’atto di acquisizione della garanzia trova la sua giustificazione nello specifico inadempimento. Nel secondo comma sono elencati gli atti conformi alla normale prassi commerciale e quindi di per sé non indicativi di approfittamento della minorata forza contrattuale del debitore, che sono revocabili solo se compiuti nella consapevolezza (da dimostrarsi da parte del curatore) dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. Il terzo comma conferma la previsione di cause di esenzione dalla revocabilità di atti che diversamente rientrerebbero nelle fattispecie sopra elencate. La norma ripropone le cause di esenzione già previste dall’art. 67 della l. fall. Con riferimento agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento, poiché il beneficio si giustifica solo in presenza di una seria iniziativa l’esenzione è previsto che esso non si applichi in presenza di atti che evidenziano dolo o colpa grave o di situazione che renda improbabile la riuscita del piano. Per tali atti, come per quelli compiuti in esecuzione del concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione omologati, è stato previsto espressamente che l’esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura. L’ultimo comma ribadisce l’inapplicabilità della disciplina della revocatoria contenuta nell’articolo in esame all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario e la salvezza delle disposizioni delle leggi speciali. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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