Legge fallimentare | Regio decreto | 16/03/1942 | n. 267 | Fonte: GU n.81 del 6-4-1942 |
1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.