Art. 17 – Nomina e composizione del collegio

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;

b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;

c) uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente

all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l’elenco contiene un congruo numero di esperti.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all’organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell’incarico.

3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell’impresa, desunte dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

4. Il referente cura, anche mediante l’individuazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).

5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell’esperto.

6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l’istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all’OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

Relazione Illustrativa Art. 17
L’articolo 17 attua il dettagliato disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega n. 155/2017, prevedendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l’istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni dei relativi componenti provenienti dai soggetti legittimati, da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi. Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identificare l’impresa, ma unicamente l’indicazione del settore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibili dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi quale risulta dal registro delle imprese. Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato, soluzione imposta dall’art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega, proprio a sottolineare che l’istituto è diretto ad agevolare l’imprenditore e non è un’anticipazione dell’apertura di una procedura concorsuale ; un altro da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti dalla legge; il terzo individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali ed appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La previsione secondo la quale deve essere sentito anche il debitore mira a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell’impresa; dall’altro, è diretta a fare in modo che l’organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi. Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i componenti designati debbono rendere la dichiarazione di loro indipendenza. Poiché la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell’OCRI è limitata agli imprenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione riguardi un’impresa minore o un’impresa agricola, il referente procede alla convocazione del debitore avanti all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, per la prosecuzione del procedimento. L’articolo 357 prevede che, fino alla istituzione dell’Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, il presidente della sezione specializzata, il presidente della camera di commercio e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali (e per esse il referente, secondo il meccanismo già descritto) designino i componenti del collegio tra quelli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all’albo degli avvocati che siano in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.  Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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