Art. 178 – Vendita con riserva di proprietà

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Relazione Illustrativa Art. 178
La disciplina della vendita con riserva di proprietà ricalca quella attuale e prevede che, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore della liquidazione giudiziale del compratore, può subentrare nel contratto, con l’autorizzazione del comitato dei creditori; a tutela del venditore, in caso di sua istanza il curatore deve prestare cauzione ma può pagare anche immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate. Nessuna influenza sul contratto ha invece l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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