Art. 180 – Restituzione di cose non pagate

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Relazione Illustrativa Art. 180
La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall’art. 75 della l. fall. l’ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell’apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento