Art. 183 – Conto corrente, mandato, commissione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l’attività compiuta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

Relazione Illustrativa Art. 183
Conforme all’attuale disciplina è quella prevista per contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione che si sciolgono di diritto per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle 159 parti, nonché del contratto di mandato che si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario. Conforme è anche l’attribuzione della prededuzione al credito del mandatario per l’attività svolta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandante se il curatore subentra nel contratto. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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