Art. 187 – Contratto di assicurazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 187
La norma conferma l’applicabilità al contratto di assicurazione della disciplina generale sui rapporti giuridici pendenti, ma fa salvo il diritto di recesso dell’assicuratore nel caso in cui la prosecuzione del contratto comporti un aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile). In ossequio al principio di limitazione delle ipotesi di prededuzione, solo i crediti per premi maturati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale godono di tale qualifica. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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