Art. 19 – Sospensione della liquidazione dell’attivo

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Proposto il reclamo, la corte d’appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1)

[2. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.] (2)

3. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

Relazione Illustrativa Art. 19
(1) Comma modificato dall’art. 2 del D. Lgs.12 settembre 2007, n. 169. (2) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Le modifiche (1) e (2) hanno effetto dal 1 gennaio 2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

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