Art. 190 – Trattamento NASpI

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Relazione Illustrativa Art. 190
Attualmente, nella fase di sospensione, è ammessa la cassa integrazione (C.I.G.S.) solo in caso di esercizio provvisorio di impresa. Quindi, se anche l’azienda non sia dissolta e risulti ancora cedibile, i lavoratori restano senza reddito, né possono dimettersi, stante il riconoscimento al curatore di uno spatium deliberandi. Per ovviare al problema cercando di evitare incrementi di spesa sociale si è previsto che, nel periodo di sospensione, spetti ai lavoratori un trattamento nuovo, equiparato alla Naspi e denominato NaspiLG (Naspi nella Liquidazione Giudiziale). Tale trattamento, se il rapporto di lavoro si estingue, sfocia in Naspi ordinaria, ma la sommatoria di NaspiLG e Naspi non può superare i massimi di Naspi, in modo da assicurare la neutralità di spesa. Se invece il rapporto prosegue, il sostegno al reddito è comunque limitato a casi in cui la curatela, con il subentro nei rapporti, ravvisa possibile la ripresa dell’attività dell’azienda. Si è poi munita la disciplina di varie regole di rinvio alla disciplina Naspi ed Aspi, in quanto compatibile e di disciplina, attraverso il rinvio a regole dell’integrazione salariale (art. 8, commi 2 e 3, d. lgs. 148/2015), del caso in cui i lavoratori medio tempore svolgano altri lavori. Dando sviluppo ad un’osservazione dell’I.N.P.S., si è per un verso esclusa l’applicazione dell’art. 8 d. lgs. 22/2015 (che prevede l’anticipazione in unica soluzione della Naspi per i lavoratori che intendano avviare un’attività in proprio, trattandosi di evenienza incompatibile con la finalità di sostegno in attesa di un possibile subentro del curatore), ma si è mantenuto l’istituto per i casi (regolati dall’art. 11 d.l. 145/2013) in cui vi sia iniziativa dei lavoratori per acquisto della stessa azienda attraverso formazione di cooperativa. Tutela differenziata che, oltre a porsi in linea con la dinamica del trasferimento – appunto alle predette cooperative – delle aziende interessate dalle procedure concorsuali, è munita di copertura costituzionale (art. 45 Cost.) e risulta compatibile sotto il profilo eurounitario (Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos – Adige Carni – Franchetto offre spunti su un regime differenziato per le cooperative di rilievo sociale). Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento