Art. 196 – Inventario di altri beni

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Relazione Illustrativa Art. 196
L’articolo in esame, al primo comma, riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall., sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi, in quanto il giudice delegato, nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili, esercita – come nel richiamato 166 art. 210 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale che non può essere subordinato all’approvazione da parte di altri organi. E’ stato invece eliminato l’originario secondo comma perché superfluo (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato). Infine, la disposizione ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore; è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore e che, invece, è stata riprodotta nell’articolo 200. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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