Art. 197 – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Relazione Illustrativa Art. 197
L’articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all’articolo 88 l. fall. vigente. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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