Art. 197 – Provvedimento di liquidazione

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

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