Art. 2 – Definizioni

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

1) «procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;

2) «organismi d’investimento collettivo», gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) «debitore non spossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d’insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;

4) «procedure d’insolvenza», le procedure elencate nell’allegato A;

5) «amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:

i) verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d’insolvenza;

ii) rappresentare l’interesse collettivo dei creditori;

iii) amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;

iv) liquidare i beni di cui al punto iii); oppure

v) sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell’allegato B;

6) «giudice»,

i) all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all’articolo 21, paragrafo 3, all’articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro;

ii) in tutti gli altri articoli, l’autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d’insolvenza, a confermare l’apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

7) «decisione di apertura della procedura d’insolvenza»,

i) la decisione del giudice di aprire una procedura d’insolvenza o di confermarne l’apertura, e

ii) la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;

8) «momento in cui è aperta la procedura d’insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

9) «Stato membro in cui si trovano i beni»,

i) per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede legale della società emittente;

ii) per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un’iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l’iscrizione;

iii) per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell’IBAN del conto, oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l’ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un’agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l’agenzia o l’altra dipendenza;

iv) per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;

v) per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;

vi) per i diritti d’autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede legale;

vii) per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;

viii) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell’articolo 3, paragrafo 1;

10) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d’insolvenza, in maniera non transitoria, un’attività economica con mezzi umani e con beni;

11) «creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all’attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

12) «creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;

13) «gruppo di società», un’impresa madre e tutte le sue imprese figlie;

14) «impresa madre», l’impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un’impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata quale impresa madre.

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