Art. 20 – Misure protettive

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dopo l’audizione di cui all’articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo,

avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.

2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all’articolo 17.

3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche piu’ volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all’articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all’articolo 17.

4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all’articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Relazione Illustrativa Art. 20
Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell’istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall’intervento dell’OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti. L’articolo 19 prevede che l’iniziativa per l’attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al debitore, il quale può rivolgere all’OCRI l’istanza di intervento all’esito dell’audizione, ma anche prima e a prescindere dalla stessa. Ricevuta l’istanza, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative, anche facendosi parte attiva, se ciò sia utile per favorire l’accordo con l’autorevolezza che gli deriva dal ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata. Nel più breve tempo possibile il collegio deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l’indicazione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell’acquisizione di tale documentazione si spiega con l’opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell’impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di precostituire la documentazione necessaria per l’accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017. Con le stesse finalità, il comma 3 consente al collegio, su richiesta del debitore, di attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso nell’attestazione è sanzionato penalmente dall’art. 345. Dispone l’ultimo comma che se, all’esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso l’OCRI, che può consentirne la visione e l’estrazione di copie solo a coloro che l’hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l’accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l’accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l’accordo. E’ rimessa al debitore, con il consenso dei creditori interessati, la decisione di iscrivere o meno l’accordo nel registro delle imprese, rendendolo così conoscibile ai terzi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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