Art. 200 – Avviso ai creditori e agli altri interessati

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;

b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonchè della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e);

d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.

2. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Relazione Illustrativa Art. 200
L’articolo 200 disciplina, analogamente a quanto attualmente previsto dall’art. 92 l.fall., il contenuto dell’avviso ai creditori e agli altri interessati, prevedendo che il curatore comunichi senza indugio a coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, ovvero, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario. L’individuazione dei creditori e degli altri interessati è effettuata dal creditore sulla base della documentazione in suo possesso e sulla scorta delle informazioni da lui acquisite. E’ riproposta la disposizione dell’art. 92, secondo comma, l.fall. per cui, se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento