Art. 203 – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’art. 33, primo comma.

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