Art. 205 – Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Relazione Illustrativa Art. 205
L’articolo in esame, con formulazione sovrapponibile al vigente articolo 97 l.fall., disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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