Legge fallimentare | Regio decreto | 16/03/1942 | n. 267 | Fonte: GU n.81 del 6-4-1942 |
1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall’art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.