Art. 208 – Domande dei creditori e dei terzi

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma.

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