Art. 214 – Concordato

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.

2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

4. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

5. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.

6. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

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