Art. 216 – Modalità della liquidazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell’esperto è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l’articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.

7. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita o se l’offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

Relazione Illustrativa Art. 216
La disposizione, omologa all’art. 107 l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di modalità di liquidazione e non più di modalità delle vendite), anche in ragione dell’introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia. Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. La relazione va redatta, pena la revoca dell’incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione è previsto che sia depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengano pubblicati sul portale delle vendite. Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3). Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore. Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia e non ancora operativo. Pertanto, la stessa norma prevede che fino alla piena funzionalità di tale sistema le vendite si svolgano, sempre con modalità telematiche, secondo la normativa regolamentare prevista dall’art. 161-ter disp. att. cod. proc. civ. I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l’utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato. A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano applicazione gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10). Il comma 8, nell’affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall’art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all’art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit.. Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell’art. 107, quinto comma, l.fall.. Il comma 10 ricalca sostanzialmente l’analoga previsione dell’art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. La disposizione illustrata si chiude con una norma che prevede, a fini statistici e per una verifica di trasparenza del sistema, la classificazione ed elaborazione dei dati delle relazioni di stima a cura del Ministero della giustizia. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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