Art. 22 – Prova della nomina dell’amministratore delle procedure di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

La nomina dell’amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all’originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l’amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

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