Art. 22 – Segnalazione al pubblico ministero

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il debitore non compare per l’audizione, o dopo l’audizione non deposita l’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l’archiviazione di cui all’articolo 18, comma 3, o all’esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l’iniziativa di cui all’articolo 38, comma 1.

Relazione Illustrativa Art. 22
L’articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell’ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all’art. 4, comma 1, lettera b). In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell’art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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