Art. 221 – Ordine di distribuzione delle somme

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

a) per il pagamento dei crediti prededucibili;

b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;

d) per il pagamento dei crediti postergati.

Relazione Illustrativa Art. 221
La disposizione ripropone l’attuale art. 111 l.fall. per quanto riguarda il primo comma, laddove viene stabilito l’ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, con la previsione delle tre tipologie di crediti già contenuti nella disciplina vigente (quelli prededucibili, quelli prelatizi e quelli chirografari) e l’aggiunta dei crediti postergati. La disposizione dell’articolo 221 non contiene una qualificazione dei crediti prededucibili (come al secondo comma dell’art. 111, l.fall.), rimessa in via generale all’art. 6 del testo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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