Art. 227 – Ripartizioni parziali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

a) ai creditori ammessi con riserva;

b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;

d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Relazione Illustrativa Art. 227
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 113 l.fall. sui limiti delle ripartizioni parziali (80% delle somme da ripartire, percentuale eventualmente ridotta in presenza di somme ritenute necessarie per spese future) e sulle categorie dei crediti rispetto ai quali devono essere trattenute e depositate somme in caso di ripartizioni parziali. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento