Art. 228 – Scioglimento delle ammissioni con riserva

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Relazione Illustrativa Art. 228
La disposizione è ripetitiva dell’art. 113-bis l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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