Art. 237 – Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:

a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;

b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell’articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

3. La sentenza può essere reclamata a norma dell’articolo 51.

4. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo 45.

5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Relazione Illustrativa Art. 237
La disposizione in commento disciplina i casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale e i provvedimenti pronunciati dal tribunale con la sentenza che riapre la liquidazione, sostanzialmente riproducendo l’art. 121 l. fall., salvo che per il richiamo all’esdebitazione (che non consente la riapertura della procedura), la quale ovviamente impedisce la riapertura della liquidazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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