Art. 24 – Registri fallimentari

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d’insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell’apertura delle suddette procedure.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all’articolo 27, e includono quanto segue («informazioni obbligatorie»):

a) la data di apertura della procedura d’insolvenza;

b) il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza e numero di causa, se del caso;

c) il tipo di procedura d’insolvenza aperta di cui all’allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;

d) se la competenza per l’apertura della procedura si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1, sull’articolo 3, paragrafo 2, o sull’articolo 3, paragrafo 4;

e) se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

f) se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

g) il nome, il recapito postale o l’indirizzo di posta elettronica dell’amministratore, se del caso, nominato nella procedura;

h) il termine per l’insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

i) la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;

j) il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

3. Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.

4. Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell’articolo 54, degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera j), del presente articolo.

Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d’insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.

5. La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall’articolo 55, paragrafo 6.

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