Art. 245 – Deposito delle somme riscosse

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell’art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

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