Art. 248 – Esercizio provvisorio

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Le disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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