1. All’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.
Relazione Illustrativa Art. 25
L’articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l’imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.
Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:
la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
la riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.
Ulteriore misura premiale è rappresentata la possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.
E’ inoltre prevista l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa.
La legge delega n. 155/2017, che all’art. 4 lett. h) così dispone: «prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura […]». Alla luce del tenore letterale della delega in riferimento agli “altri reati” previsti dalla l. fall. e diversi dalla bancarotta semplice, si è prescelta l’opzione di includere anche la bancarotta fraudolenta e gli ulteriori reati menzionati dall’articolo 25 in commento nell’ambito della causa di non punibilità di nuova introduzione.
In senso contrario, valorizzando cioè il solo riferimento alla bancarotta semplice, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegante abbia escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta. Se così fosse, tuttavia, non residuerebbe ambito innovativo della norma delegante: la bancarotta semplice consente già l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in presenza di condotte non abituali.
Si è ritenuto pertanto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riguardo alle condotte anche più gravi tutte le volte che l’imprenditore abbia azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell’insolvenza.
L’articolo 25, pertanto, individua le misure premiali alle quali ha diritto l’imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.
Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando sussistono le condizioni di tempestività dell’istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità.
In questo modo viene significativamente ridotta l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell’apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta. Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell’ammontare dei debiti, è invece introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale con riduzione della pena fino alla metà.
Al contempo è prevista una particolare attenuante speciale ad effetto speciale secondo cui: «la pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all’apertura della procedura concorsuale il valore dell’attivo inventariato od offerto ai creditori superi il quinto dell’ammontare dei debiti». L’individuazione di un criterio quantitativo di raffronto tra attivo e passivo della procedura consente di restituire significato alla norma di delega una volta stabilito che la causa di non punibilità per tenuità del danno è riferibile al delitto di bancarotta semplice e agli altri reati.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza