Art. 252 – Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Relazione Illustrativa Art. 252
L’art. 252 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 238 e 239 per l’analoga situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusura della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa. Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita. Anche la disposizione ora illustrata ripropone sostanzialmente l’attuale art. 140 l.fall. sugli effetti della riapertura del fallimento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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